In Italia il tema delle traduzioni ufficiali genera spesso confusione, anche perché – a differenza di altri Paesi – non esiste la figura del “traduttore giurato” riconosciuta da un albo professionale.
Un traduttore può essere iscritto all’Albo dei Periti ed Esperti della Camera di Commercio o all’elenco dei CTU del Tribunale, ma queste iscrizioni non conferiscono alcun timbro ufficiale né rendono automaticamente “giurata” una traduzione. Si tratta semplicemente di registri di professionisti qualificati.
Che cos’è l’asseverazione (o traduzione giurata)
Perché una traduzione acquisisca valore legale, il traduttore deve presentarsi davanti a un Pubblico Ufficiale e prestare giuramento, dichiarando di aver tradotto “bene e fedelmente” il testo originale.
Con questo atto si assume responsabilità civile e penale per quanto dichiarato.
L’asseverazione è regolata da un Regio Decreto del 1922 e comporta l’applicazione dell’imposta di bollo. Il Pubblico Ufficiale che raccoglie il giuramento può essere:
- un cancelliere del Tribunale (Ufficio Asseverazioni)
- un Giudice di Pace
- un Notaio
Il suo ruolo è semplicemente quello di attestare che il giuramento è stato reso.
Come si compone il fascicolo asseverato
La procedura prevede la creazione di un unico plico composto da:
- documento originale (in originale, copia conforme o fotocopia, secondo le richieste del destinatario)
- traduzione
- verbale di giuramento
Il tutto viene firmato, timbrato e spillato insieme.
Se la traduzione deve essere utilizzata solo in Italia, la procedura termina qui.
Quando serve la legalizzazione o l’apostille
Se il documento deve essere valido all’estero, è necessario un passaggio ulteriore: la legalizzazione della firma del cancelliere che ha raccolto il giuramento.
- Paesi NON aderenti alla Convenzione dell’Aja → legalizzazione consolare tradizionale
- Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 1961 → apostille, un timbro che certifica la qualifica del Pubblico Ufficiale e l’autenticità della sua firma
Per quali documenti è richiesta questa procedura?
La traduzione giurata e, quando necessario, la legalizzazione o l’apostille possono essere richieste in numerosi contesti, soprattutto quando un documento deve avere valore ufficiale in un altro Paese.
Ambiti tipici in ambito aziendale
- apertura di filiali o uffici all’estero
- partecipazione a gare d’appalto internazionali
- registrazione di prodotti in mercati esteri
- stipulazione di contratti internazionali
- operazioni di acquisizione e fusione (M&A)
I documenti coinvolti possono includere:
- certificati di costituzione
- statuti societari
- visure camerali
- bilanci
- certificazioni di qualità
- brevetti
- documenti di conformità
- documenti finanziari
- certificazioni legali
- documenti bancari
Documenti personali
Molti Paesi richiedono traduzioni giurate e legalizzate anche per documenti personali, ad esempio:
- certificati di nascita, matrimonio, divorzio, decesso
- certificati di stato libero
- casellari giudiziali
- documenti relativi ad adozioni
Un caso particolare riguarda Paesi come Cina, Giappone e Corea, con i quali esistono accordi specifici sulla doppia imposizione:
- dichiarazioni dei redditi e pagamenti d’imposta → generalmente è richiesta solo la traduzione giurata
- casellari giudiziali per visti di lavoro o studio → traduzione giurata e legalizzazione
La traduzione certificata: quando basta e per quali Paesi
Esiste infine un’altra tipologia: la traduzione certificata, utilizzata soprattutto nei Paesi anglofoni (Regno Unito, Stati Uniti, Canada anglofono), dove la burocrazia è più snella.
In questo caso la traduzione è accompagnata da un certificate of accuracy, redatto dal traduttore, che attesta la conformità della traduzione al testo originale.
Il certificato deve essere:
- redatto nella lingua della traduzione
- su carta intestata
- datato e firmato
La traduzione certificata non richiede giuramento, non richiede marche da bollo e non può essere legalizzata (né tramite apostille né tramite legalizzazione consolare).
Raffronto con altri Paesi: come cambiano le procedure di traduzione ufficiale
La logica di fondo è simile in molti ordinamenti: garantire l’accuratezza della traduzione e l’autenticità del documento. Tuttavia, i sistemi giuridici adottano terminologie, figure professionali e procedure diverse.
Paesi UE (es. Germania, Francia, Spagna)
Molti Paesi europei prevedono la figura del traduttore giurato / traduttore asseverato, che presta giuramento una sola volta davanti a un’autorità pubblica (ad esempio una cancelleria o un’autorità federale regionale).
Da quel momento, le sue traduzioni hanno automaticamente valore ufficiale.
Per i documenti pubblici tra Stati membri si applica il Regolamento UE 2016/1191, che semplifica la circolazione dei documenti pubblici. In molti casi:
- non è richiesta la traduzione, se il documento è redatto in una lingua ufficiale dell’UE;
- oppure è sufficiente allegare un modulo standard multilingue.
Stati Uniti
Negli USA non esiste una figura equivalente al traduttore giurato italiano.
La prassi più comune prevede:
- traduzione certificata dal traduttore (con dichiarazione di accuratezza)
- eventuale notarizzazione della firma del traduttore
- apostille se il documento è pubblico o notarizzato e deve essere utilizzato all’estero
Cina
Per utilizzare documenti italiani in Cina, la procedura standard richiede:
- traduzione giurata/asseverata in Italia
- apostille sul documento asseverato
Da novembre 2023 la Cina aderisce alla Convenzione dell’Aja, pertanto la maggior parte dei documenti stranieri destinati alla Cina viene accettata con la sola apostille, senza passare dal Consolato cinese. Tuttavia, esistono ancora eccezioni e alcune autorità locali o enti specifici (soprattutto provinciali) possono ancora richiedere:
- legalizzazione consolare
- traduzione eseguita da un traduttore accreditato in Cina
- doppia procedura (apostille + legalizzazione) per casi particolari
Paesi arabi e area GCC (Gulf Cooperation Council)
Molti Paesi arabi richiedono:
- traduzione eseguita da un traduttore giurato locale riconosciuto dal Ministero della Giustizia
- oppure legalizzazioni multiple, spesso in sequenza:
- apostille o legalizzazione in Italia
- legalizzazione presso il Ministero degli Esteri locale
- legalizzazione presso il Ministero della Giustizia
- eventuale timbro dell’Ambasciata/Consolato
Conclusione
In un panorama così eterogeneo, dove ogni Paese applica regole, prassi e formalità differenti, il consiglio più prezioso è uno solo: non dare nulla per scontato. Prima di avviare una traduzione ufficiale, è sempre fondamentale chiedere al referente finale – che sia un ente pubblico, un’azienda estera o un’autorità consolare – quale procedura sia realmente richiesta. È l’unico modo per evitare errori, ritardi e costi inutili, e per assicurarsi che il documento arrivi esattamente nella forma necessaria.
*Esiste tuttavia il registro dell’Ente Italiano di Accreditamento (ACCREDIA) dei traduttori e degli interpreti certificati in conformità con la norma UNI 11591:2015 (rev. 2022)
** Nello specifico una marca da 16,00 Euro ogni quattro pagine di traduzione compreso il verbale.


